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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21
giugno 2007 è stata pubblicata la "Guida pratica e misure di
semplificazione per le piccole e medie imprese", un
provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali.
1. I soggetti che
effettuano il trattamento.
Tutti si soggetti che
svolgono attività di impresa, nei fatti, trattano dati personali, in
quanto trattano dati relativi ai fornitori, clienti e dipendenti.
Appare evidente che i dati raccolti devono essere pertinenti e non
eccedenti allo scopo legittimo per cui sono raccolti, e devono essere
esatti ed aggiornati.
Il titolare del
trattamento è persona fisica (piccolo imprenditore individuale) o
giuridica (società), e può delegare con documento scritto ad altri
la responsabilità del trattamento dei dati, definendo con chiarezza
quali siano i limiti delle sue attività di trattamento. A loro volta
possono essere incaricate altre persone per il trattamento vero e
proprio sempre con incarico scritto e definito.
2. La
notificazione del trattamento
Non tutte le attività di
raccolta dati deve necessariamente essere notificata al Garante.
Infatti le attività di ordinario trattamento dei dati svolti nel
normale svolgimento dell'attività di una piccola impresa, se questa
non ha banche dati gestiti con strumenti elettronici e non inerenti
ai dati sensibili.
Nel caso una impresa
tratti questioni inerenti i dati sensibili deve notificare al Garante
tramite il sito web dell'autorità.
3. L'informativa
E'
sempre necessario informare delle operazioni di trattamento dei dati
personali tutti i soggetti interessati, qual ora questi non
riguardino dati sensibili dell'interessato.
L'informativa
deve essere data in modo chiaro e sintetico e deve contenere:
-
finalità
e modalità del trattamento;
-
natura
obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze
di un eventuale rifiuto di rispondere;
-
soggetti
o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venire a conoscenza;
-
diritti
riconosciuti all'interessato dall'articolo 7 del Codice;
-
estremi
identificativi del titolare e, se designato, del responsabile del
trattamento.
L'informativa
data una volta non deve essere ripetuta, se non una volta ogni tanto,
specie all'inizio di ogni esercizio, e comunque è sufficiente usare
uno spazio nell'ordinario materiale cartaceo o della corrispondenza.
4.
Il consenso
dell'interessato
E'
necessario raccogliere il consenso dell'interessato al trattamento
dei dati, ma spesso nei casi di normale svolgimento dell'attività
ordinaria di una piccola impresa il consenso dell'interessato non è
necessario, ovvero quando i dati non sono “sensibili”
Ad
esempio i dati trattati nell'ambito dell'esecuzione di un contratto o
in fase precontrattuale, per dare corso ad obblighi legali, o in
relazione ai dati raccolti da registri ed elenchi pubblici e quando i
dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche da parte
dell'interessato.
Nei
casi in cui si trattano i dati “sensibili” deve essere rilasciato
il consenso e l'autorizzazione del Garante.
5.
La sicurezza dei dati
E'
obbligo generale di attuare ed adottare idonee misure di sicurezza
dei dati trattati, e queste devono essere attuate da tutti i tipi di
impresa.
Il
DPS deve essere redatto quando si trattano dati sensibili e deve
essere aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno, non deve essere
comunicato al Garante, ma semplicemente conservato dal titolare dei
trattamenti.
6.
Il trasferimento di
dati personali in Paesi terzi
Può
essere necessario per l'impresa dover trasferire dati all'estero,
ovvero fuori dall'UE, e questo deve avvenire secondo delle precise
regole così come sono previste dal Codice.
Nell'ambito
dell'UE le normative sono praticamente unificate.
Ovviamente
il trasferimento in paesi terzi è sempre consentito, per l'impresa è
importante tener conto delle seguenti ipotesi:
-
l'interessato
ha manifestato il proprio consenso espresso in forma scritta;
-
il
trasferimento è necessario per eseguire obblighi derivanti da un
contratto;
-
il
trasferimento è necessario per la salvaguardia di un interesse
pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento;
-
è
necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive
o comunque per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria;
-
il
trattamento riguarda dati riguardanti persone giuridiche, enti o
associazioni.
7.
I doveri del titolare
del trattamento nel caso di esercizio dei diritti degli interessati
Se
l'interessato esercita il proprio diritto di accesso ai dati che lo
riguardano o uno dei diritti che gli sono riconosciuti, il titolare
deve fornire riscontro entro 15 giorni
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