|
E’ a rischio l’assunzione con contratto
di inserimento lavorativo effettuata nel 2008 nei confronti di
donne, di qualsiasi età, in mancanza del decreto
interministeriale - Lavoro ed Economia - che
identifica le aree geografiche con basso tasso di
occupazione (lettera e del secondo comma dell’articolo 54
del decreto legislativo 276/2003).
Sono, infatti, cessati gli effetti del
decreto 31 luglio 2007 che ha
identificato, lo scorso anno, nelle Regioni e nelle
Province autonome le aree in cui il tasso di occupazione femminile
era inferiore almeno del 20% rispetto a quello maschile o in cui il
tasso di disoccupazione femminile era superiore del 10% a quello
maschile. In queste aree, spetta lo sgravio del
25% e alle lavoratrici
assunte con questo requisito deve essere riconosciuto il livello
contrattuale rispondente alle mansioni svolte e non
quello inferiore, al massimo di due livelli, previsto in caso di
assunzione con contratto di inserimento lavorativo.
Il ministero, rispondendo
all’istanza di interpello 20/2008 avanzata dalla Confcommercio-Fipe,
ha chiarito che il decreto interministeriale ha natura
dichiarativa e costituisce presupposto per la validità
dell’assunzione con questa fattispecie contrattuale.
In assenza del decreto
interministeriale, il contratto di inserimento lavorativo
stipulato, dal 1° gennaio 2008, con una lavoratrice non
corrisponde ai requisiti della lettera e) dell’articolo 54 del
decreto legislativo 276/2003. E si dovrà «procedere
alla riqualificazione formale del rapporto sottostante quale
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
A meno che il contratto rientri in una delle altre
fattispecie che ne consentono la stipula: persona con età fra 18 e
29 anni; lavoratrice disoccupata o inoccupata con più di 50 anni;
lavoratrice che desideri riprendere un’attività e che non abbia
lavorato per almeno due anni; persona affetta da un grave handicap
fisico, mentale o psichico.
Peraltro, la stipula del contratto di inserimento
con donne in possesso dei requisiti definiti dalla lettera e),
consente il riconoscimento di benefici contributivi diversi a
seconda dell’area di residenza. Potrebbero,
pertanto verificarsi tre ipotesi:
- la lavoratrice risiede in un’area
geografica che il decreto interministeriale non include fra quelle
con problemi occupazionali: in tal caso il
contratto di inserimento lavorativo è possibile solo se la
lavoratrice rientra in una delle altre categorie
"agevolate";
- l’area geografica di residenza è
stata riconosciuta, dal decreto interministeriale,
area nella quale l’occupazione femminile è inferiore almeno
del 20% rispetto a quella maschile o in cui il tasso di
disoccupazione femminile supera del 10% quello maschile. In
tal caso spetta la riduzione contributiva generalizzata del 25 per
cento;
- l’area geografica di residenza è stata
dichiarata, dal decreto interministeriale,
svantaggiata secondo i criteri stabiliti dal regolamento
comunitario 2204/2002. L’assunzione può, pertanto,
generare il diritto ad una maggiore agevolazione, nel
rispetto delle ulteriori condizioni richieste dal comma 3
dell’articolo 5 del regolamento (nel 2007 erano: Molise, Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna).
Fonte: Il Sole 24
Ore
|