Occupazione Donne, assunzioni senza sconti PDF Stampa E-mail
E’ a rischio l’assunzione con contratto di inserimento lavorativo effettuata nel 2008 nei confronti di donne, di qualsiasi età, in mancanza del decreto interministeriale - Lavoro ed Economia - che identifica le aree geografiche con basso tasso di occupazione (lettera e del secondo comma dell’articolo 54 del decreto legislativo 276/2003).

Sono, infatti, cessati gli effetti del decreto 31 luglio 2007 che ha identificato, lo scorso anno, nelle Regioni e nelle Province autonome le aree in cui il tasso di occupazione femminile era inferiore almeno del 20% rispetto a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile era superiore del 10% a quello maschile. In queste aree, spetta lo sgravio del 25% e alle lavoratrici assunte con questo requisito deve essere riconosciuto il livello contrattuale rispondente alle mansioni svolte e non quello inferiore, al massimo di due livelli, previsto in caso di assunzione con contratto di inserimento lavorativo.

Il ministero, rispondendo all’istanza di interpello 20/2008 avanzata dalla Confcommercio-Fipe, ha chiarito che il decreto interministeriale ha natura dichiarativa e costituisce presupposto per la validità dell’assunzione con questa fattispecie contrattuale.

In assenza del decreto interministeriale, il contratto di inserimento lavorativo stipulato, dal 1° gennaio 2008, con una lavoratrice non corrisponde ai requisiti della lettera e) dell’articolo 54 del decreto legislativo 276/2003. E si dovrà «procedere alla riqualificazione formale del rapporto sottostante quale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

A meno che il contratto rientri in una delle altre fattispecie che ne consentono la stipula: persona con età fra 18 e 29 anni; lavoratrice disoccupata o inoccupata con più di 50 anni; lavoratrice che desideri riprendere un’attività e che non abbia lavorato per almeno due anni; persona affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico.

Peraltro, la stipula del contratto di inserimento con donne in possesso dei requisiti definiti dalla lettera e), consente il riconoscimento di benefici contributivi diversi a seconda dell’area di residenza. Potrebbero, pertanto verificarsi tre ipotesi:

- la lavoratrice risiede in un’area geografica che il decreto interministeriale non include fra quelle con problemi occupazionali: in tal caso il contratto di inserimento lavorativo è possibile solo se la lavoratrice rientra in una delle altre categorie "agevolate";
- l’area geografica di residenza è stata riconosciuta, dal decreto interministeriale, area nella quale l’occupazione femminile è inferiore almeno del 20% rispetto a quella maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile supera del 10% quello maschile. In tal caso spetta la riduzione contributiva generalizzata del 25 per cento;
- l’area geografica di residenza è stata dichiarata, dal decreto interministeriale, svantaggiata secondo i criteri stabiliti dal regolamento comunitario 2204/2002. L’assunzione può, pertanto, generare il diritto ad una maggiore agevolazione, nel rispetto delle ulteriori condizioni richieste dal comma 3 dell’articolo 5 del regolamento (nel 2007 erano: Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna).

Fonte: Il Sole 24 Ore

 
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